Statuto Onlus IT
Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita, ai sensi del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, attuativo della delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 ed ai sensi della L. 7 dicembre 2000 n. 383, l’Associazione denominata “Human Life Fund Italia Onlus” (o anche, breviter, “H.L.F. Italia Onlus”).
L’Associazione è tenuta all’uso – nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo e, in generale, in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico – della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o, in alternativa, dell’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2 - Sede
La sede legale dell’Associazione è in Roma, via B. Ammannati 11.
L’Associazione può istituire altre sedi, in Italia e all’estero, nonché delegazioni, sezioni, gruppi e altre forme organizzative periferiche che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del mondo.
Articolo 3 - Qualificazione
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e popolo del mondo. L’Associazione, che è strutturata democraticamente, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, senza alcun fine di lucro.
Articolo 4 - Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 5 – Finalità e Scopi
L’Associazione è rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, cosi come definite dal 2° comma dell’art.10 del D. Lgs. N. 460/97. L’Associazione considera basilare lo sviluppo della cultura dei valori fondamentali della vita: l’Uomo e l’Ambiente.
Premesso, quindi, che ogni persona, a prescindere dalle sue condizioni economiche, di salute, di razza e di età, ha diritto inalienabile alla sua integrità e dignità di essere vivente, nonché alla conservazione di un ambiente idoneo in cui crescere e svilupparsi, le attività dell’Associazione sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati e principalmente a:
a) promuovere, coordinare e sostenere iniziative, attività ed interventi – quali, in via esemplificativa, ricerche, progetti, programmi di sviluppo e/o di recupero, pubblicazioni, mostre fotografiche, corsi di formazione e programmi educativi, studi e convegni di rilevanza nazionale ed europea – in materie e settori ove rivestano particolare rilievo la promozione e difesa dei diritti della persona e della salute, nonché la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) promuovere, coordinare e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
c) promuovere, coordinare e sostenere iniziative, attività ed interventi volti all’assistenza sociale e socio sanitaria nonché alla beneficenza;
d) promuovere, coordinare e sostenere iniziative, attività ed interventi volti alla tutela, sviluppo, e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
e) promuovere, coordinare e sostenere iniziative, attività ed interventi volti allo sviluppo della cultura e dell’arte;
f) promuovere, coordinare e sostenere iniziative, attività ed interventi comunque volti all’assistenza sanitaria e/o alla tutela dei diritti civili delle persone; al superamento dell’emarginazione; all’eliminazione delle diseguaglianze sociali come libera espressione di partecipazione e solidarietà nei campi culturale, civile e sociale; allo sviluppo sostenibile, della protezione dell’ambiente e della vita umana. Tutto ciò, in favore di persone o collettività svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
g) instaurare ed intensificare rapporti di collaborazione con amministrazioni ed enti internazionali e comunitari; con amministrazioni ed enti nazionali, regionali e locali; con università italiane ed estere; con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, anche esteri, che perseguano fini coincidenti con quelli individuati supra.
Articolo 6 - Attività
Tutte le Attività riportate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente articolo 5 vengono svolte in favore di persone o collettività svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per il perseguimento di tali scopi, l’Associazione potrà:
a) ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia di fonte privata che pubblica;
b) concludere accordi, protocolli e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio; conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
c) partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni aventi finalità compatibili;
d) in generale, svolgere ogni attività e operazione (anche di natura contrattuale immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria), strumentale od accessoria per sua natura al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati nel precedente articolo, in quanto integrative delle une e degli altri, con esclusione di ogni altra.
Il tutto, comunque senza fine di lucro ed entro i limiti prescritti dalla legge in materia di ONLUS.
L’Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comuni, Province, Regioni, nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.
Articolo 7 – Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione, nell’attuazione del proprio scopo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto con esse.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.
L’Associazione impiegherà gli utili e gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, direttamente od indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 8 – Soci – Incompatibilità
L’Associazione è aperta a tutte le persone di buona volontà, fisiche (soci individuali) e giuridiche (soci collettivi), di qualsiasi nazionalità, ispirate da autentico interesse per le finalità perseguite dall’Associazione, che chiedano di divenire soci per collaborare al raggiungimenti degli scopi predetti.
Per le persone fisiche, l’adesione all’Associazione richiede il compimento della maggiore età.
Coloro che vogliono essere ammessi alla Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta, anche a mezzo fax o via e-mail, nella quale, senza particolari formule sacramentali, si manifesti chiaramente la condivisione delle finalità perseguite dall’Associazione e la volontà di approvare ed osservare lo Statuto ed i regolamenti.
Il candidato, al momento della richiesta di ammissione, è tenuto ad indicare generalità, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e telematici. Questi dati saranno utilizzati per l’espletamento di tutti gli incombenti connessi con la vita dell’Associazione. E’ onere dell’Associato comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Il Consiglio Direttivo, a proprio mero apprezzamento e senza obbligo di motivazione, delibera sulle domande di ammissione. Il Consiglio Direttivo comunica all’interessato la decisione entro sessanta giorni; in mancanza di comunicazione, la domanda di ammissione è da considerarsi non accolta.
Il socio che aderisce alla missione e alle finalità dell’Associazione contribuisce alla dotazione della ONLUS con elargizioni di qualsiasi natura.
Agli eventuali dipendenti dell’Associazione è precluso divenire associati. Qualora il dipendente voglia divenire socio dell’Associazione, la sua richiesta potrà essere accolta solo dopo la comunicazione delle sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro l’integrale e la definitiva liquidazione di ogni sua spettanza, avvalorata da ampia quietanza liberatoria.
I soci si definiscono:
- fondatori;
- benemeriti;
- benemeriti vitalizi;
- sostenitori;
- ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno concepito e costituito la presente Associazione, nonché coloro che assumono tale qualifica per delibera unanime degli altri soci fondatori. Essi versano all’Associazione un contributo ordinario annuale non inferiore a € 1.000.
I soci collettivi benemeriti sono le persone giuridiche che versano all’Associazione un contributo ordinario annuale non inferiore a € 50.000.
I soci collettivi sostenitori sono le persone giuridiche che versano all’Associazione un contributo ordinario annuale non inferiore a € 25.000.
I soci collettivi ordinari sono le persone giuridiche che versano all’Associazione un contributo ordinario fisso non inferiore a € 5.000.
I soci individuali benemeriti vitalizi sono le persone fisiche che donano all’Associazione beni immobili, beni mobili di particolare valore economico e/o artistico, comunque non inferiore a € 125.000.
I soci individuali benemeriti sono le persone fisiche che versano all’Associazione un contributo ordinario fisso non inferiore a € 500.
I soci individuali sostenitori sono le persone fisiche che versano all’Associazione un contributo ordinario fisso non inferiore a € 250.
I soci individuali ordinari sono le persone fisiche che versano all’Associazione un contributo annuale fisso non inferiore a € 25.
Inoltre, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, possono partecipare alla vita associativa gli “Enti Aderenti”, con le modalità e i limiti di cui infra.
Gli Enti Aderenti sono Istituzioni pubbliche o private, come altre Associazioni o Fondazioni, di grande prestigio e di rilevante interesse sociale, culturale o scientifico, che, pur non volendo assumere la posizione formale di Socio, intendano sostenere stabilmente la missione dell’Associazione, di cui condividono su un piano ideale finalità e progetti. A tal fine, indirizzano una richiesta al Consiglio Direttivo, specificando l’intenzione di partecipare all’Associazione nella qualità qui considerata.
Gli Enti Aderenti hanno diritto di partecipazione all’Assemblea, pur senza concorrere al quorum costitutivo, ed esprimono liberamente un voto consultivo.
Gli Enti Aderenti non sono obbligati al versamento di un contributo annuale, ma possono liberamente decidere di contribuire alla dotazione dell’Associazione con modalità periodiche od eccezionali.
Articolo 9 – Diritti ed obblighi dei Soci
L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la possibilità di decadenza.
L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione integrale del presente Statuto e costituisce fonte dell’obbligo di rispettarlo; su un piano morale, l’adesione costituisce irrinunciabile espressione della totale condivisione degli ideali che ispirano l’Associazione e ne determinano azioni ed iniziative.
L’Associato ha diritto alla partecipazione democratica alla vita associativa, fornendo la propria esperienza e il proprio consiglio e ricevendo le informazioni richieste in relazione a tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
L’Associato ha diritto di esprimere il proprio voto in sede di Assemblea ed ha l’obbligo di versare il contributo fisso annuale.
La posizione associativa è intrasmissibile, per atto tra vivi come per causa di morte, e non conferisce alcun diritto di partecipazione al fondo sociale.
Si perde la qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per recesso, morosità o decadenza.
Il recesso è esercitabile in qualunque momento, mediante atto scritto inviato all’Associazione, anche via fax o a mezzo e-mail, con efficacia immediata. Tuttavia, qualora l’atto di recesso pervenga oltre il termine del 30 novembre, ossia di trenta giorni prima della chiusura dell’esercizio contabile annuale, il Socio recedente resterà obbligato a versare la quota associativa ordinaria, salvo eventuale esenzione accordata dal Consiglio direttivo a proprio insindacabile giudizio.
La morosità si verifica allorché l’Associato ometta il pagamento dei contributi associativi.
La decadenza interviene allorché l’Associato, con la sua condotta, manifesti il proprio distacco dai valori e dagli ideali che ispirano l’Associazione ovvero ne leda l’onore, l’immagine e la stabilità, anche solo compiendo atti che turbano i rapporti associativi o siano d’ostacolo al perseguimento delle finalità associative.
In ogni caso, decade il Socio che non osservi le norme dello Statuto o dei regolamenti o le delibere degli Organi Sociali.
La perdita della qualità di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza e la causa, è pronunciata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
La perdita di qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere, mentre resta fermo l’obbligo di corrispondere i contributi associativi scaduti.
Articolo 10 – Versamento dei contributi Associativi
Il contributo annuale di iscrizione all’Associazione è versato in una o più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. I successivi contributi associativi annuali sono versati in una o più soluzioni, secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare variazioni da applicare per l’esercizio successivo alla misura dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di associati.
Con analoghe modalità è deliberato il versamento, anche in misura differenziata per categoria di associati, di contributi straordinari per attività specifiche.
In quest’ultima ipotesi, gli Associati assenti alla delibera ovvero da essa dissenzienti possono decidere di recedere dall’Associazione, mediante apposita comunicazione scritta da inviare entro i 60 giorni successivi. L’esercizio del diritto di recesso comporta, in questo caso, l’esenzione immediata dall’obbligo di contribuzione.
Articolo 11 – Organi dell’Associazione
Costituiscono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato Esecutivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Presidente Onorario.
Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese direttamente sostenute per l’espletamento dell’incarico.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 12 – Poteri e Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Tutti i costituenti l’assemblea hanno diritto di voto. Partecipano all’Assemblea anche gli Enti Aderenti, con voto consultivo.
Ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega scritta da un altro Socio partecipante all’Assemblea. Nessun intervenuto potrà avere più di dieci deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione in seduta Ordinaria una volta l’anno o in seduta Straordinaria entro trenta giorni dalla richiesta di almeno un componente del Consiglio Direttivo; del Collegio dei Revisori dei Conti; ovvero ancora di almeno un quinto degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è efficacemente effettuata a cura del Presidente mediante l’affissione presso la sede sociale, entro sette giorni prima, del relativo avviso contenente l’ordine del giorno. In alternativa, l’avviso potrà essere utilmente pubblicato nel sito internet dell’Associazione, sempre nel medesimo termine. Ferma la suddetta modalità di convocazione, e al solo fine di agevolare la partecipazione all’Assemblea, la Presidenza potrà diramare l’avviso di convocazione ai Soci anche a mezzo posta, fax o mail.
L’Assemblea si riunisce a Roma o in altra località scelta dal Presidente.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritti al voto ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno anche lo stresso giorno ma almeno due ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto. Le deliberazioni dell’Assemblea validamente costituita sono efficacemente assunte, salvo il caso previsto dall’art. 20, a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea:
a) delibera sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;
b) delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo, udite le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su ogni eventuale argomento all’ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
d) elegge ogni quinquennio, allo scadere delle cariche, i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri;
e) designa, su indicazione del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
f) provvede all’approvazione dello Statuto e dei Regolamenti ed alle eventuali successive modifiche, ivi incluso lo scioglimento dell’Associazione, a norma dell’art. 20 del presente statuto;
g) delibera sull’entità delle quote sociali associative;
h) delibera sulle altre materie previste o riservate dalla legge.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, che ne deve constatare la legale costituzione e disciplinarne la discussione.
Il verbale dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente anche al di fuori della compagine associativa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13 – Poteri e Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) nomina il Presidente dell’Associazione e il Tesoriere;
b) assolve, con la regola della collegialità, all’attività di amministrazione dell’Associazione, rispetto alla quale è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari;
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo secondo le leggi vigenti;
d) delibera sull’ammissione e sulla decadenza dei Soci, nonché su tutte le altre materie stabilite nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove componenti, che devono necessariamente appartenere alla compagine associativa. Essi restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, con le seguenti modalità.
L’Assemblea delibera preliminarmente se costituire un Consiglio da tre a nove membri.
Assunta tale determinazione, i Soci Fondatori presenti propongono la nomina, rispettivamente, di due o sei componenti del Consiglio, sui quali decidono a maggioranza; i componenti residui sono eletti a maggioranza da tutti i presenti, su proposta di qualunque promotore.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e, in occasione della prima seduta, designa a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta - del Presidente o di almeno due dei suoi membri – da comunicarsi con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. I lavori del Consiglio sono coordinati e diretti dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente più anziano tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio constano da verbale predisposto e sottoscritto dal Segretario Generale, il quale provvede a trascriverlo nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio dopo aver raccolto la sottoscrizione del Presidente. Il verbale può essere confezionato anche dopo la fine riunione e sottoscritto, previa lettura e approvazione dei presenti, in occasione della seduta successiva.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenze o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario Generale.
I Consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato assembleare, a meno che intervenga il recesso, la decadenza o altra causa estintiva.
Qualora venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri, i superstiti dovranno senza indugio convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio, invece, qualora rimanga in carica la maggioranza dei membri eletti dall’assemblea, provvederà ad integrare i Componenti eventualmente venuti a mancare mediante cooptazione. Tale nomina dovrà essere confermata dalla prima Assemblea successiva, che potrà decidere di sostituire con altro di propria diretta scelta il componente cooptato.
Resta stabilito che il potere di conferma o di sostituzione potrà essere esercitato solo dai Soci Fondatori, qualora il Consigliere venuto meno appartenesse alla lista di componenti eletti da questi ultimi.
I nuovi componenti confermati o scelti ex novo rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato assembleare in precedenza conferito agli altri membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di delibera e di gestione in relazione al raggiungimento dello scopo dell’associazione e secondo quanto previsto dalle singole disposizioni del presente statuto. A titolo esemplificativo, esso provvede:
- a definire le principali linee operative dell’Associazione;
- a proporre all’Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, il bilancio preventivo e consultivo;
- a nominare il Presidente e il Tesoriere;
- a deliberare in ordine all’ammontare dei contributi e delle quote associative e di eventuali contributi straordinari.
Il consiglio Direttivo delibera, inoltre, sulle materie sottoposte al suo esame dal Comitato esecutivo.
Articolo 14 - Poteri e Funzioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle attività dell’Associazione, sulla base delle linee generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo ha i più ampi poteri e facoltà per la gestione e rappresentanza dell’Associazione, anche giudiziale, e per l’amministrazione del relativo patrimonio e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni per l’attuazione dello scopo dell’Associazione, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto riserva espressamente all’Assemblea dei Soci o al Consiglio Direttivo. I poteri del Comitato Esecutivo sono esercitati collegialmente, tuttavia specifici poteri potranno essere delegati a uno o più dei suoi componenti.
Articolo 15 - Poteri e Funzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente:
a) sovraintende all’attività sociale in ogni settore;
b) convoca e presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
c) ha la facoltà di farsi rappresentare da singoli associati e di delegare loro la firma per determinati atti o categorie di atti;
d) accetta, con firma disgiunta del Tesoriere, lasciti, devoluzioni e altre provvidenze da parte di Associati o di terzi.
e) in casi di eccezionale urgenza o indifferibile necessità, può compiere direttamente atti di gestione ordinaria o straordinaria o può delegare per il compimento di singoli atti anche soggetti estranei all’Associazione.
Articolo 16 - Poteri e Funzioni del Segretario Generale
Il Presidente è assistito dal Segretario Generale, organo di sua diretta ed esclusiva nomina.
Presidente e Segretario simul stabunt simul cadent: il Segretario Generale resta in carica se e sino a quando resta in carica il Presidente che lo ha nominato.
Il Segretario Generale è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell’Associazione; cura la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci e controfirma gli atti dell’Associazione; controfirma gli atti solutori unitamente al Tesoriere.
Articolo 17 - Poteri e Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.
Il Tesoriere:
a) tiene il Registro delle Entrate e delle Uscite;
b) gestisce la cassa ed è custode del patrimonio dell’Associazione; ne esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni; accetta, con firma disgiunta del Presidente, lasciti, devoluzioni e altre provvidenze da parte di Associati o di terzi.
c) esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci, con firma abbinata del Segretario Generale;
d) predispone i bilanci e gli altri documenti economico-patrimoniali richiesti dalla gestione contabile, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare altri membri a disporre le operazioni finanziarie. Le stesse saranno eseguite sempre con firme congiunte.
Articolo 18 - Poteri e Funzioni del Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario resta in carica sino a dimissioni o alla morte.
Egli rappresenta l’Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche, convegni, riunioni di natura istituzionale ed esercita, in virtù del proprio prestigio e della propria la caratura morale, il ruolo di coordinatore delle linee guida e degli indirizzi socio-politici dell’attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell’attività dei singoli associati nel quadro del disegno unitario dell’attività dell’Associazione.
Il Presidente Onorario partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, non è individualmente investito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza dell’Associazione e non ha diritto di voto.
Articolo 19 - Poteri e Funzioni dei Revisori
Qualora la legge lo richieda, è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile sull’attività dell’Associazione.
Essi riferiscono all’Assemblea dei Soci sui Bilanci Preventivo e Consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente.
Qualora per legge dovessero essere previsti Revisori ufficiali dei Conti, da nominare anche fra i non Soci, possono essere previsti compensi in applicazione della lettera c) sesto comma art.10 Decreto legge 4.12.97 n.460.
Articolo 20 – Esercizio Sociale
L’esercizio annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto a norma di legge ed approvato dall’Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dello stesso. In tale occasione, sarà sottoposto all’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Articolo 21 – Fondo Comune
Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari versati dagli Associati;
b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione ed accettati dal Presidente o, disgiuntamente, dal Tesoriere;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell’Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.
Gli associati, come per legge, in virtù della loro adesione alla ONLUS non hanno diritto ad alcuna partecipazione al Fondo Comune.
Articolo 22 – Libri Sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 23 - Modifiche allo Statuto ed Estinzione
Le eventuali modifiche al presente statuto, ivi inclusa l’estinzione dell’Associazione, dovranno essere deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La delibera di modifica dovrà essere approvata, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio di competenza della stessa, che residua dopo la liquidazione, tenendo conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co. 190 della legge 23.12.1996 n.662 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Articolo 24 – Risoluzione delle Controversie
Ogni e qualsiasi controversia tra i soci sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte interessata.
L’arbitrato sarà irrituale e reso in Roma. Le determinazioni del Collegio Arbitrale deliberate secondo equità e senza il rispetto di specifiche formalità ma garantendo comunque il principio del contraddittorio, vincoleranno le parti come se fosse loro diretto accordo.
Articolo 25 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.L.Vo 4 dicembre 1997 n. 460, attuativo della delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e loro successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383.
