Statuto Fondazione
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita una Fondazione denominata “HUMAN LIFE FUND Italia (for a safe world)" in breve HLF.
Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Roma, Via Bartolomeo Ammannati n. 11, essa potrà variare la propria sede ed istituire sedi secondarie in Italia e all’estero, sia su base nazionale che per zone geografiche.
Articolo 3 – Durata
La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 4 – Scopo
La Fondazione riconosce il suo principio ispiratore nel recupero dei valori fondamentali della vita: l’Uomo, l’Ambiente e la Tutela dei Diritti Umani.
Essa, operando tanto in Italia che all’estero, ha lo scopo di contribuire alla difesa dell’uomo nella sua integrità di essere vivente e dell’ambiente in cui vive, ossia la Terra e l’Atmosfera, affinché il risultato finale, tra elementi positivi e negativi, costituisca un bilancio sempre migliore.
Il perseguimento del principio ispiratore potrà essere raggiunto attraverso la ricerca, l’individuazione e la valorizzazione delle organizzazioni e degli uomini che, attraverso la loro attività di solidarietà, tendano a realizzare gli obiettivi di cui sopra.
La Fondazione raggiunge il proprio scopo operando nell’ambito delle attività previste dal decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, con particolare riferimento alle attività di beneficenza, di assistenza sociale e socio sanitaria, di promozione della cultura e dell’arte, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Pertanto, lo scopo della Fondazione si concretizza nella promozione e nel sostegno di tutti coloro che si impegnano nella ricerca e nel miglioramento delle condizioni dell’uomo e dell’ambiente, attivando la distribuzione di fondi ed erogazioni liberali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli enti e le persone interessate dalle attività poste in essere;
c) istituire premi e borse di studio;
d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
e) realizzare iniziative di found raising attraverso raccolte pubbliche di fondi, nell’osservanza dei limiti relativi all'attività professionale di intermediazione mobiliare, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio del credito, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, agendo in ogni caso nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalle leggi nn. 216/74, 281 /85, 1/91, 52/91, 197/91, dai Decreti legislativi nn. 385/93, 415/96, 58/98, 374/99, dalle modificazioni e disposizioni di attuazione delle suddette normative e dalle altre leggi in materia e senza operare comunque nei confronti del pubblico;
f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o di altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è formato:
a) dalla dotazione iniziale conferita all’atto della costituzione da parte del Fondatore;
b) dai beni mobili e immobili, da eventuali donazioni, eredità, legati e dai contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, dello Stato, di enti e associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le pervenissero per atti di liberalità;
c) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio direttivo, ad aumentarlo.
Con apposito Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà attribuire “status” particolari a coloro che avranno offerto il loro contributo, selezionandoli in relazione all’entità di quest’ultimo.
Articolo 6 – Spese di Funzionamento e Fondo di Gestione
Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione utilizzerà:
a) contributi annuali che i partecipanti alla fondazione si impegnano a versare come specificato nell’apposito regolamento;
b) donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
d) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
e) altre liberalità ricevute da privati persone fisiche ed aziende.
Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del rendiconto, delibera l’accantonamento ad un fondo gestione a diretto finanziamento dei costi generali e di funzionamento sostenuti per lo sviluppo dell’attività e comunque sempre nel rispetto della volontà espressa dai donatori di cui ai punti b) ed e), e degli eventuali vincoli previsti dalle erogazioni di cui al punto c).
Articolo 7 – Organi
Sono organi della Fondazione:
a) Il Consiglio Direttivo
b) Il Consiglio Scientifico
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Composizione: la Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove a novantanove membri. Fanno parte del Consiglio il Presidente ed il Vice Presidente. Il Segretario Generale ed il Tesoriere, pur non facendo parte del Consiglio, hanno l’obbligo di assistere alle riunioni. Alle predette riunioni partecipa di diritto il Presidente della Associazione “Human Life Fund Italia Onlus”.
Durata in carica degli amministratori: ciascun membro dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ad eccezione dei consiglieri eletti a vita. Sono eletti a vita i consiglieri designati nell’atto costitutivo; per quelli nominati successivamente è necessario il consenso dei 2/3 dei consiglieri a vita in carica.
Il membro decaduto per scadenza del termine rimane in carica fino a quando il Consiglio non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Nomina e Revoca degli Amministratori: gli amministratori, tanto quelli a termine che quelli a vita, sono nominati dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei primi che sono nominati in sede di atto costitutivo. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento per giusta causa.
Sostituzione degli amministratori: qualora vengano a mancare durante il periodo di vigenza uno o più Amministratori, per rinunzia, morte, decadenza o revoca, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla loro cooptazione.
Cessazione degli Amministratori: gli Amministratori che rinunciano all’Ufficio, devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo; in caso contrario, produrrà effetti dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi Amministratori. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, la nomina verrà effettuata dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile. La nomina, la cessazione, la revoca e la sostituzione dei Consiglieri, con precisazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza della Fondazione, dovranno essere iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell’articolo 4, del DPR 361/2000.
Poteri del Consiglio Direttivo: al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare tutti gli atti che esso ritenga utili, opportuni, complementari o propedeutici al perseguimento degli scopi della Fondazione. Sono altresì di competenza esclusiva del Consiglio i seguenti poteri:
- le deliberazioni riguardanti modificazioni dello Statuto ed in particolare quelle riguardanti il trasferimento di sede e l’istituzione di sedi secondarie, collegate o meno ad organi di determinate aree geografiche;
- l’approvazione di convenzioni o accordi con enti ed istituzioni aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- l’approvazione del regolamento relativo alla costituzione ed al funzionamento del Comitato degli aderenti.
Al Consiglio Direttivo è inoltre affidato l’incarico di delineare l’indirizzo generale ed esercitare il controllo della Fondazione; a tal fine, rientrano nella sua competenza anche i seguenti poteri:
- la programmazione annuale dell’attività sociale;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;
- la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico e del Comitato d’Onore.
Deliberazioni del Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno un terzo degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Generale. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Conflitto d’interessi: gli Amministratori, che in una determinata operazione abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con la Fondazione, devono darne notizia agli altri Amministratori e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa. In caso d’inosservanza, gli Amministratori rispondono delle perdite e dei danni, anche morali, che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell’operazione.
Responsabilità degli amministratori: gli amministratori sono responsabili verso la Fondazione secondo le norme del mandato. Sarà però esente da responsabilità l’Amministratore che non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso. L’estraneità allo scopo degli atti compiuti dagli Amministratori in nome della Fondazione non può essere opposta ai terzi in buona fede.
Articolo 9 – Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più comitati Esecutivi, istituiti anche per singole materie di competenza o per singole aree geografiche.
Ciascun Comitato Esecutivo sarà composto da tre a nove membri nominati dal Consiglio Direttivo; del singolo Comitato fanno parte di diritto il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, con la medesima funzione in ogni Comitato.
Il Comitato si riunirà su convocazione del Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno.
La convocazione dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere inviata due giorni prima a mezzo fax o e-mail.
La riunione sarà valida quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 10 – Il Presidente Onorario
Il Consiglio può attribuire la carica di Presidente Onorario a persone che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo della Fondazione ed al perseguimento delle sue finalità.
Articolo 10 bis – Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è l’organo di rappresentanza esterna dell’ente, cui fanno riferimento tutti gli organi della Fondazione; egli fa parte di diritto di tutti gli organi della Fondazione.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo che viene nominato in sede di atto costitutivo, e può essere rieletto.
Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio stesso.
In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le attribuzioni allo stesso demandate sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
Nei rapporti con i terzi, la firma del Vice Presidente o del Consigliere più anziano, costituiscono prova della assenza o dell’impedimento del Presidente.
Articolo 11 – Il Consiglio Scientifico
Al Consiglio Scientifico è affidato l’incarico di delineare l’indirizzo scientifico generale della Fondazione.
Esso è composto da 9 a 99 membri nominati dal Consiglio Direttivo – ad eccezione di quelli nominati in sede di atto costitutivo – scelti tra personalità scientifiche di alto profilo internazionale nonché tra i rappresentanti del mondo scientifico – culturale in ragione delle competenze e dei riconoscimenti ricevuti.
Il Consiglio scientifico elegge nel suo seno un Coordinatore con la qualifica di Presidente del Consiglio Scientifico ed un Vice Coordinatore, ad eccezione dei primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo.
Il Consiglio Scientifico può eleggere altresì un Segretario, a meno che le relative funzioni non vengano svolte dal Segretario Generale.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale della Fondazione fanno parte di diritto del Consiglio Scientifico.
Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Coordinatore Scientifico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore, oppure dal Presidente della Fondazione.
Le adunanze del Consiglio Scientifico sono convocate dal Coordinatore ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
L’avviso di convocazione , contenente l’ordine del giorno, deve essere spedito per posta ai Consiglieri almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima tramite fax o e-mail.
Le adunanze sono presiedute dal Coordinatore Scientifico o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore del Consiglio Scientifico o, ancora, in caso di assenza di quest’ultimo, dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno un terzo dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione se presente, altrimenti la proposta si intenderà non accolta.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Scientifico.
Articolo 12 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico può designare nel suo seno uno o più Comitati, istituiti per materie o per aree geografiche, ai quali affidare gli indirizzi di carattere generale scientifico nonché le proposte dei nomi dei premiandi ed i premi da attribuire loro.
Ai singoli Comitati Scientifici, se nominati, può essere affidato inoltre l’indirizzo scientifico per le materie o aree di competenza e possono essere inoltre conferiti altri incarichi su deliberazione del Consiglio Scientifico.
I singoli Comitati possono inoltre svolgere funzioni propositive, esecutive e consultive.
I singoli Comitati, se nominati, saranno composti da tre a nove membri nominati dal Consiglio Scientifico, e possono essere rieletti.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore Scientifico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore, od ancora, dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore Scientifico ogni volta che egli lo ritenga opportuno. La convocazione dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere inviata due giorni prima a mezzo fax o e-mail.
La riunione sarà valida quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 13 – Il Comitato D’Onore
Il Comitato d’onore è un organo facoltativo e consultivo, anche se non vincolante, della Fondazione ed è costituito da illustri personalità del mondo istituzionale, economico e culturale che condividono e sostengono le finalità della Fondazione.
I suoi componenti hanno la facoltà di partecipare a tutte le riunioni degli organi della Fondazione e alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione. A tal fine i componenti del Comitato d’Onore saranno informati di tutte le iniziative e tutte le manifestazioni organizzate.
Articolo 14 –Il Segretario Generale
Al Segretario Generale sono affidati il coordinamento e l’attuazione delle attività degli organi della Fondazione.
Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo nominato in sede di atto costitutivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo nominato in sede di atto costitutivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Al Tesoriere competono tutti gli aspetti economici, finanziari, contabili, della Fondazione, e pertanto sono a lui affidati:
- la tenuta della cassa e della contabilità, la tenuta delle scritture contabili, nonché la gestione dei pagamenti, degli incassi, dei crediti e dei debiti;
- la cura di tutti gli adempimenti tributari e fiscali;
- la predisposizione di bozze delle situazioni patrimoniali e dei bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- le previsioni economiche e finanziarie da inserire nel bilancio di previsione;
- ogni altro aspetto che si riferisca agli elementi sopra indicati.
Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio direttivo e scelto fra esperti in materia contabile e giuridico - amministrativa, preferibilmente ma non tassativamente iscritto all’albo dei Revisori contabili. Egli ha il compito di vigilare sulla gestione contabile, di eseguire periodici riscontri di cassa e di verificare i bilanci consuntivi e di previsione della Fondazione.
Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e da due revisori supplenti. I membri supplenti sono anch’essi nominati dal Comitato direttivo e devono avere le medesime caratteristiche e modalità indicate al comma precedente. Questi hanno il compito di sostituire i Revisori effettivi nell’espletamento dei loro incarichi, in caso di dimissioni o morte. Il Collegio dei Revisori effettivi ed i Revisori supplenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Per il Collegio dei Revisori è previsto un compenso annuo fissato dal Consiglio Direttivo, non oltre i limiti indicati al successivo art.19 del presente statuto.
Articolo 17 – Il Comitato degli Aderenti
Il Comitato degli aderenti è costituito da tutti coloro che sono interessati a sostenere a vario titolo le attività della Fondazione: erogazioni liberali, lavoro volontario, partecipazione alle iniziative,…ecc. Lo scopo fondamentale di tale organo, risiede nella volontà specifica di coinvolgere altri soggetti oltre a quelli istituzionalmente previsti negli organi che precedono. Il suo funzionamento è definito con apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.
Articolo 18 – Esercizio Finanziario – Bilanci – Avanzi di Gestione
L’esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio verrà redatto, sotto responsabilità del Presidente della Fondazione, il bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario della gestione, accompagnato da una apposita relazione illustrativa, nonché un bilancio di previsione per l’esercizio successivo. Il Consiglio Direttivo provvederà alla approvazione del bilancio e delle relative note illustrative, ai sensi e per gli effetti di legge.
In sede di approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione degli avanzi di gestione. Essi saranno prioritariamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti non profit che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti i contributi e gli altri introiti fondatamente previsti.
Articolo 19 – Compensi per l’esercizio delle Funzioni Istituzionali
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione di quella del Segretario Generale, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori contabili.
Il Consiglio direttivo potrà disciplinare con apposito regolamento l’eventuale attribuzione di gettoni di presenza e la rimunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi.
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione, previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall’art.10 c.6 lett.c) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
Articolo 20 – Scioglimento – Liquidazione – Trasformazione
La Fondazione si estingue per volontà del Consiglio Direttivo.
La Fondazione si estingue, altresì, quando lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile ai sensi dell’art.27 del Codice Civile.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e le procedure di liquidazione.
Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse un’altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, la Fondazione cesserà di esistere e i beni che resteranno, esaurita la liquidazione, potranno essere devoluti ad altra organizzazione non profit o a fini di pubblica utilità, previo parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come stabilito dall’art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/3/2001 n.329, c.1 lett.k) e dall’art.3 cc.191, 192 della L.23/12/1996 n.662. E’ altresì possibile provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile.
Articolo 21 – Rinvio alle norme di legge
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile sulle Fondazioni e in generale dalle norme di legge vigenti in materia.
Si ritengono richiamate altresì le disposizioni di cui al DPR 10 febbraio 2000 n.361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private.
Articolo 22 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull’interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Tribunale di Roma.
